I Blog Devono Sottostare Alla Legge Sull’Editoria 62/7.03.2001?

Lo scorso 2001 il Governo ha varato la legge sull’editoria n. 62/7.03.2001. La rete entrò in gran subbuglio in quanto come sovente accade la genericità delle definizioni e l’ampio margine di interpretazione sembrava dovesse assestare un duro colpo all’informazione libera in rete sottoponendo tutti i siti informativi, con aggiornamenti costanti e non, alle regole editoriali in vigore per le testate in carta stampata.


Photo Credit: Bora Ucak

Ancora oggi, sebbene le acque si siano calmate, non sembra si sia definitivamente sopita la preoccupazione in merito alla vicenda. Tentiamo un approfondimento.

 

Cosa dice la legge 62/7.03.2001

La novità sostanziale introdotta dalla legge pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 riguarda il supporto con cui viene diffuso il prodotto editoriale. Letteralmente il prodotto editoriale viene identificato come

realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico

Viene da sè che Internet è inclusa in tale definizione. Ogni prodotto editoriale poi che venga diffuso con regolarità e venga identificato da una testata costituente elemento identificativo del prodotto è sottoposto all’art. 5 legge 47/1948 che prevede la registrazione presso la cancelleria del tribunale.

Sempre la stessa legge (precisamente l’art. 2) prevede inoltre debba essere indicato il luogo e l’anno di pubblicazione, nonchè nome e domicilio dello stampatore, direttore responsabile, vice direttore ecc ecc. In poche parole, la famosa gerenza.

Qualora una testata che rientri in tali definizioni non assuma gli obblighi di legge incappa nel reato di stampa clandestina punibile con la reclusione sino a 2 anni.

 

Le preoccupazioni iniziali

Preoccupato
Photo Credit: AnaBGD

Nel 2001, quando uscì la legge si scateno una vera e propria ondata allarmistica non del tutto infondata, poichè stando a quanto riportato, ogni sito in teoria avrebbe potuto essere equiparato ad un prodotto editoriale ed in quanto tale passibile del reato di stampa clandestina senza una gerenza o una registrazione alla cancelleria del tribunale.

Un comunissimo blog aggiornato amatorialmente con una certa frequenza avrebbe potuto incappare in questo problema. Da qui la preoccupazione di tutta la rete. Dopo diversi anni e grazie allo spunto dato dalla minaccia di un mio lettore che mi ha chiesto se ikaro era registrato presso il tribunale come prodotto editoriale  ho comunque avuto la curiosità di approfondire l’argomento.

 

La costituzione italiana

Descritta la legge, ora prendiamo atto di un articolo della nostra costituzione, precisamente l’articolo 21 che letteralmente riporta;

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

ed ancora

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso ….. o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili…

Pertanto, la diffusione del libero pensiero è un diritto inviolabile sancito dalla costituzione italiana, la quale rifiuta il concetto di autorizzazione o censura per l’esercizio dello stesso. In effetti sembra un controsenso, ed in particolare sembra che la legge oggetto del presente articolo, qualora applichi le leggi sull’editoria (in particolare quella del 1948) ai siti internet in generale, violi il principio sancito dall’articolo 21 della nostra costituzione.

Come interpretare dunque il tutto??

 

Siti ad aggiornamento frequente od occasionale

Tempo
Photo Credit: McKenna P

Sebbene in rete abbia trovato moltissimo disclaimers che svincolano i siti dalla legge 62 del 7.03.2001 poichè non aggiornati con frequenza costante ed in quanto tali non vincolati da tale legge, mi sembra un concetto molto relativo poichè non è definito il margine di tempo con cui determinare la costanza dell’aggiornamento.

Mi spiego meglio:

  • se aggiorno il blog ogni giorno è un quotidiano
  • se aggiungo informazioni ogni 7 giorni può essere considerato un settimanale
  • se son pigro e non lo aggiorno più di una volta al mese può essere in ogni caso considerato mensile

…e così via.

In poche parole basta ampliare il margine di tempo che utilizziamo per definire la frequenza di aggiornamento, ed ecco che il sito diventa aggiornato con frequenza costante. Per cui non mi sembra che questa sia la determinante per definire se un sito debba o meno rientrare nei termini della legge sull’editoria del 2001.

 

Il chiarimento di Vannino Chiti

Ho eseguito una ricerca ed ho trovato informazioni molto interessanti che forse chiariscono definitivamente la questione.

In seguito al caso sollevato con gran forza a suo tempo da punto-informatico.it (se non ci fossero loro…) La Repubblica ha intervistato il sottosegretario di allora, Chiti, che ha risposto direttamente anche alle domando degli utenti in merito alla questione. Le risposte dell’allora sottosegretario sono forse la chiarificazione più efficace che io abbia trovato in merito alla vicenda.

Riassumo qualche stralcio dell’articolo che potete leggere per intero qui;

Chi si deve registrare (come testata alla cancelleria del tribunale, nda)?

Coloro che erano tenuti a farlo prima della nuova norma. Quindi la nuova legge non estende la platea in nessun modo.

Un altro elemento di dubbio è l’articolo 1 della nuova norma, quello che dà una nuova definizione di prodotto editoriale che ora comprende anche i prodotti informativi multimediali. Chi produce questi ultimi (siti internet, nda), si deve registrare?

No. La definizione non implica l’obbligo di registrazione. E su questo non ci sono dubbi, non solo in via interpretativa, ma soprattutto in via formale. Perché la legge è, come si dice, ‘non estensibile’…

Se apro un prodotto editoriale in lingua italiana all’estero su un hosting estero, sono tenuto a rispettare la legge italiana?

Ripeto ancora una volta: non c’è nessun vincolo indicato da questa norma e quindi la problematica di per sé, o estero o italiano, è irrilevante.

Più precisamente quindi, il concetto di "prodotto editoriale" si applica in internet solo alle "testate giornalistiche" vere e proprie o a quei siti internet di tipo informativo che richiedano i contributi statali previsti dall’art. 31 della Legge 62/7.03.2001 come riportato dall’ex-sottosegretario stesso.

Una voce in merito arrivò direttamente da Giulietti, estensore della legge, ma solamente dopo il montare della protesta.

 

Conclusioni

Sembra che di fatto la periodicità o meno dell’aggiornamento del sito nulla abbia a che fare con l’obbligo di resistrazione al tribunale, il quale come espresso chiaramente dall’ex sottosegretario non vincola in alcun modo i siti internet (anche quelli informativi) alle norme sull’editoria, che riguarda solo ed esclusivamente i soggetti già coinvolti precedentemente all’introduzione della nuova legge, e senza estensione alcuna.

Viene pertanto a cadere a priori il problema di incappare nel reato di stampa clandestina, e perde valore anche il disclaimer ultrapresente in tutti i siti che informano sulla non periodicità degli aggiornamenti.

Un sito internet in generale, pertanto, non è sottoposto in quanto tale alle regolamentazioni introdotte dalla legge Legge 62/7.03.2001. A maggior ragione, la nostra costituzione non ammette in modo assoluto censure o autorizzazioni particolari per diffondere il libero pensiero che può essere diffuso con ogni mezzo, sempre che chi lo eserciti non contravvenga a nessuna legge.


Update dal futuro

Bene, quello che hai letto sino ad ora l’avevo scritto il 6.03.2006. Oggi è il 06.11.2008 e sono passati due anni e mezzo.

Cosa è successo in tutto questo tempo?

Censura

Ecco un riassunto dei fatti principali;

 

Non sarebbe interessante andare ad intervistare di nuovo Vannino Chiti e Giulietti per chiedere delucidazioni in merito alle loro rassicuranti dichiarazioni del 2006?

Articolo originariamente pubblicato in data 06.03.2006. Ultima revisione: 06.11.2008