puntata legale restituzione apparati
Spettabile FASTWEB,
ricevo una Vs comunicazione in data odierna (13/2/2008) con quale mi chiedete di pagare una penale di 110€ per mancato rimborso delle apparecchiature da Voi istallate nel mio domicilio di Via xxxxxxx. Mi si fa presente che solo i fatti, nero su bianco, contano. Va bene: ecco i fatti.
Il Vs. contratto (cod. Cliente xxxxxx) al punto 6.4 e 6.7, ribadito poi al punto 42, stabilisce che nessuno al di fuori del vostro personale può rimuovere tali apparecchi, ma l’ex cliente deve restituirli entro trenta giorni dalla data di disattivazione del contratto (che per altro non coincide in modo esatto con la data di ricezione della AR di disdetta). Questa è una evidente contraddizione contrattuale che Voi sfruttate a vostro esclusivo vantaggio e sulla quale esigo di ricevere risposte scritte ufficiali. Forse non avete nemmeno considerato che l’articolo del Codice Civile, 1571, da voi citato, recita, poco oltre:
1590. Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta (1575 n. 1), in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto (1807, 2281).
In mancanza di descrizione, si presume (2728) che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione (1575 n. 1).
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà (1609, 1807).
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate (11822).
1591. Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora (1216, 1219) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (1223; c.nav. 382).
Quindi, la legge stabilisce che siete proprio Voi che dovete provvedere alla disinstallazione degli apparati e, se non lo fate nei termini stabiliti nel contratto, arrecate un danno al cliente. Inoltre la legge stabilisce che
1206. Condizioni. Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo (1220), non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti (1217) o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione(1).
(1) Art. 18, l. 20 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori.
1207. Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256, 1463, 1673). Non sono più dovuti gli interessi (12821) né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore (c.nav. 446).
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta (1208), se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (c.p.c. 324) o se è accettata dal creditore.
Mi sento quindi autorizzato non solo a rifiutare la penale ma a richiederVi il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento per la custodia coatta dei Vs. apparecchi, nonché per le spese legali sostenute, per le ore sottratte al lavoro destinate al riconoscimento dei miei diritti. Provvederò ad informare inoltre il quotidiano della mia città e limitrofe, Associazioni per la tutela dei consumatori, trasmissioni televisive e radiofoniche.
tato
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